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Associazione Italiana Balbuzienti
Statuto

Art. 1 – Denominazione e sede

1. assume la forma giuridica di associazione Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti l’associazione denominata Associazione Italiana Balbuzienti.

2. L’associazione ha sede legale in Via Molise n. 6, 09127 Cagliari.

3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Statuto

1. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce secondo quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

Art. 4 – Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 – Scopo

1. L’associazione non ha scopo di lucro.

2. L’Associazione ha lo scopo di:

L’associazione nasce con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per chi ha problemi di comunicazione, difficoltà nel parlare o nell’esprimersi, come ad esempio i balbuzienti, i dislessici e tutti coloro che in qualche modo sentono di aver bisogno di migliorare la propria comunicazione intra e inter personale. Attraverso il supporto degli esperti, i consigli, gli eventi, i corsi, i contenuti, la condivisione e il confronto, l’associazione si mette a disposizione a tutti coloro che desiderano risolvere i propri problemi di comunicazione, per migliorare la propria comunicazione e di conseguenza la qualità di vita. Attraverso percorsi di crescita personale e metodologie studiate e già provate con successo, rendere consapevoli gli individui delle proprie potenzialità e possibilità in modo da poter vivere una vita serena ed appagante.

Per questo è nata l’Associazione Italiana Balbuzienti: per fare informazione, per condividere, per dare supporto, per aiutare le persone con problemi di comunicazione e disturbi dell’apprendimento, a stare bene con sé stesse e con gli altri.

3. In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l’associazione si propone di:

a) Promuovere e tutelare i diritti umani a favore delle persone con problemi di comunicazione, come la balbuzie, e dell’apprendimento (DSA).

b) Di organizzare gruppi di terapia al fine di salvaguardare la salute psico-fisica della persona che ne sente il bisogno o che ne vive il disagio. Allo scopo l’Associazione si avvarrà del supporto di esperti.

c) Di tutelare e promuovere i diritti dei minori, avviando modelli operativi di aiuto e di sostegno.

d) Di collaborare con altre organizzazioni e Università per la promozione, la ricerca e l’informazione, anche attivando un Comitato Scientifico formato da esperti e ricercatori.

e) Di attivare un servizio di formazione permanente per tutti i soci e per quanti dovessero essere coinvolti in iniziative dì formazione.

f) Di promuovere la ricerca e la formazione mediante seminari, convegni e corsi di aggiornamento nell’ambito tecnicosocio-sanitario per medici e paramedici (foniatri, neuropsichiatri, psichiatri, pediatri e psicologi), e altri specialisti del settore (logopedisti ed educatori).

g) Di promuovere seminari, convegni corsi di formazione e di aggiornamento per Dirigenti scolastici, Docenti e Insegnanti di sostegno, all’interno delle scuole ed Istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

h) Di promuovere la tutela e il sostegno della famiglia, organizzando servizi diretti ai Genitori e familiari, attraverso un adeguato approccio metodologico per offrire risposte ai bisogni assistenziali, formativi e informativi, che si pongono all’interno dei diversi nuclei famigliari.

i) Di promuovere in tutte le forme possibili, comprese le forme di coinvolgimento dei mass-media, l’informazione sulla balbuzie e sui suoi risvolti umani, psicologici e sociali.

j) Di mantenere una costante vigilanza sui fatti di cronaca, articoli di legge, o altro da cui emerga intento o comportamento discriminatorio nei confronti delle persone con disturbi della comunicazione e dell’apprendimento, sia essa bambino, giovane o adulto, per poi attuare strategie difensive e di tutela, anche in via giudiziaria.

k) Di adoperarsi per il reperimento di fondi per le varie iniziative in programma, inclusa quelle di finanziamento totale o parziale della terapia di chi non ha le risorse economiche necessaria.

l) Di programmare iniziative a carattere culturale e scientifico come conferenze, seminari, congressi, ricerche da commissionare a qualificati studiosi ed operatori del settore, pubblicazioni e quant’altro serva al confronto tra esperti e al progresso della conoscenza in questo campo.

m) Impegnarsi nella formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica rivolta ai soggetti con difficoltà di comunicazione come la balbuzie e altri disturbi dell’apprendimento.

n) Impegnarsi nella Promozione di servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone con problemi di comunicazione e disturbi dell’apprendimento.

o) Creare programmi e percorsi di formazione professionale di counseling finalizzato all’aiuto alle persone con problemi di comunicazione e disturbi dell’apprendimento, per l’integrazione scolastica, sociale e lavorativa

p) Pubblicare libri, riviste periodiche, notiziari, anche per mezzo di strumenti telematici, nell’ambito dei propri scopi istituzionali;

q) Formare i propri collaboratori e operatori con competenze altamente specifiche.

r) Di promuovere attività ricreative e musicali, per animare il mondo giovanile.

s) Svolgimento di qualsiasi altra attività culturale o ricreativa connessa ai fini istituzionali.

t) Svolgere altre attività secondarie e strumentali all’esercizio dell’attività istituzionale nei limiti di cui all’articolo 6 del D.lgs 117/2017.

u) Realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a ogni norma di legge vigente.

v) Al fine di raggiungere i propri scopi sociali e di ricerca scientifica, l’associazione può avvalersi di ogni strumento utile ed in particolare della collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Enti di ricerca, Istituti ed Università anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

4. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 6 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Art. 7 – Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad
attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione.
Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all’aspirante socio ogni documentazione
utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell’associazione dovranno presentare richiesta di associazione
firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione,
sull’ammissione o meno del nuovo socio all’interno dell’associazione.

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all’interessato, il quale potrà
chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la
documentazione ritenuta più opportuna.

5. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica
di socio e sarà inserito nel libro soci.

6. I soci possono essere:
a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che
successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale
qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo;
b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività
prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota
stabilita dal consiglio stesso;
c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per
la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in
modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
· eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
· essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
· essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
· prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario,
consultare i verbali;
· votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad
un voto.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:
· rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
· svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
· versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è
rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
·
Art. 9 – Volontari

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni
altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:
a) decesso;
b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell’assemblea, previa proposta del
consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
c) dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al
consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale
per l’anno in corso;
d) espulsione: l’assemblea delibera l’espulsione su istanza del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e
sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal
presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto
associativo.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati
e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

Art. 11 – Organi Sociali

1. Gli organi dell’associazione sono:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio direttivo;
c) Presidente;
d) Organo di controllo.
Art. 12 – Assemblea
1. L’assemblea è composta dai soci dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.
2. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto
da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo,
l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail labalbuzie@gmail.com, spedita/divulgata
almeno 15 giorni (10 nel caso dell’e-mail) prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci
oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
5. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene
necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso
la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
8. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo
scioglimento dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 13 – Compiti dell’assemblea
Le competenze dell’assemblea sono:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;
e) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
i) delibera sull’esclusione dei soci.
Art. 14 – Assemblea ordinaria
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli
aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in
proprio o in delega.
2. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è
portatore di un numero massimo di tre deleghe.
4. È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità
dell’associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori
non hanno diritto di voto.
Art. 15 – Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati
e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione
del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. Per l’assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole
dell’assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.
Art. 16 – Struttura dell’assemblea
1. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di
quest’ultimo, da un membro del consiglio difettivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona,
nominata dall’assemblea.
3. I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di
informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri
dell’associazione.

Art. 17 – Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di a un massimo di undici
componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti
ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più
vice presidenti.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia
richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal
ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali
sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del
Consiglio direttivo.
4. Compete al Consiglio direttivo:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
c) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque
con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;
d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato
dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
e) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);
f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le
persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per
motivi di necessità e di urgenza;
i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque
nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere
invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
m) nominare, all’occorrenza, i relativi poteri.
5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni
dell’eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro. Le eventuali sostituzioni di
componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea
convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 18 – Presidenza

1. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Questi
deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al
riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza.
2. Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo
presidente e dell’organo di amministrazione.
5. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla
base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato
nell’esercizio delle sue funzioni.
7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni,
attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri
contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Il revisore dei
conti è nominato” dall’Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economicocontabili
2. Il revisore non può essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri).
3. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
5. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di
esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà
di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
6. L’attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei
Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.
4. Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via
preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.
5. L’attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel
quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 19 – Risorse economiche
1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
· quote associative;
· contributi pubblici e privati;
· donazioni e lasciti testamentari;
· rendite patrimoniali;
· attività di raccolta fondi;
· rimborsi da convenzioni;
· ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Art. 20 – Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la propria vita, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,
proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento
delle finalità previste.

Art. 21 – Scritture contabili e bilancio

1.Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei revisori
almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

Art. 22 – Pubblicità e trasparenza

1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con
particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle
adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell’organo di controllo. Tali documenti sociali
devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso
professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi
consigliere.

Art. 23 – Personale retribuito

1. L’associazione può avvalersi di personale retribuito per il raggiungimento dello scopo sociale.
2. I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento
adottato dall’organizzazione.

Art. 24 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la
responsabilità civile verso i terzi.

Art. 25 – Responsabilità dell’associazione
1. L’ associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e
dei contratti stipulati.

Art. 26 – Assicurazione associazione
1. L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della
organizzazione stessa.

Art. 27 – Scioglimento
1.Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il nome ed il patrimonio dell’associazione saranno devoluti secondo
le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall’assemblea, ad altra associazione che sia in grado di garantire la destinazione
ai fini analoghi a quelli del presente statuto.

Art. 28 – Norme di rinvio e disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con
particolare riferimento al Codice civile, alla legge n. 106 del 6 giugno 2016, alla legge n. 266 dell’11 agosto 1991, alla
legislazione regionale sul volontariato, al Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460 ed alle loro eventuali variazioni.

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